Le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati.