Con il segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) è evidenziata l’ubicazione di un passaggio pedonale (art. 77). È collocato sempre davanti ai passaggi pedonali fuori delle località nonché davanti ai passaggi pedonali inaspettati o difficilmente visibili all’interno delle località. È sufficiente un unico segnale visibile da entrambe le direzioni di marcia sull’isola spartitraffico per strade che ne sono dotate nonché al margine della carreggiata per strade secondarie strette. Per la presegnalazione con il segnale «Pedoni» (1.22) è applicabile l’articolo 11.