Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull’altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato della strada in questione.
Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie d’utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74 cpv. 6) demarca un’area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); ciascuna categoria d’utenti deve servirsi dell’area di circolazione che gli è attribuita mediante il simbolo corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se la sicurezza lo esige, li avvertono e all’occorrenza si fermano.