Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.
Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.