AutoTheorie

Segnali di prescrizione

Zona pedonale (Art. 2a e 22c)

zona-pedonale-(art.-2a-e-22c)
Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.

Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
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