Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l’utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell’articolo 64 capoverso 2 ONC1. Per il collocamento dei segnali «Larghezza massima» sulle strade principali, elencate nell’allegato 2 lettera C, dell’ordinanza del 6 giugno 19832 concernente le strade di grande transito non è necessaria né una decisione formale dell’autorità né una pubblicazione (art. 107 cpv. 3).