AutoTheorie

Segnali di prescrizione

Divieto di accesso (Art. 18)

divieto-di-accesso-(art.-18)
Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08).

I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le carrozzelle per invalidi, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.

L’autorità può autorizzare deroghe al segnale «Divieto di accesso» segnatamente per i veicoli del servizio di linea, i velocipedi e i ciclomotori se, tenuto conto della situazione locale, non vi è motivo di temere per la sicurezza degli utenti della strada.

Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con una tavola complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso.

Quando la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione (cpv. 6), il conducente può immettersi nella strada munita del segnale «Divieto di accesso» solo se gli è ancora possibile di percorrere tutto il tratto durante il tempo che resta a sua disposizione; se è ritardato durante la corsa, il conducente deve attendere sul posto che il traffico sia di nuovo permesso nella sua direzione.
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